Fisco e Tasse
2023-09-26
Violazioni sui corrispettivi: ravvedimento operoso nel Decreto energia
Si è svolto ieri 25 settembre il Consiglio dei Ministri n. 51. Tra l'altro, il Governo ha previsto alcune misure per famiglie e imprese in difficoltà che abbiano determinati requisiti.
La manovra varata vale complessivamente 1,6 miliardi di euro e contiene un pacchetto di interventi per alleggerire l’impatto dei rincari di luce e gas e del caro carburanti.
Il provvedimento, come annunciato, contiene anche la sanatoria sugli scontrini con ravvedimento operoso.
In particolare, in merito al salvataggio di piccoli esercizi in difficoltà, così come recita il comunicato stampa dello stesso esecutivo, con nuove norme si consente di esercitare, entro il 15 dicembre 2023, il ravvedimento operoso per la violazione di alcuni obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi del primo semestre 2023 regolarizzando la posizione con il pagamento previsto dalla legge ed evitando di incorrere nelle sanzioni accessorie della sospensione della licenza o dell’attività.
La misura contenuta nel Decreto Energia 2023 con l'art. 5 rubricato Violazioni degli obblighi in materia di certificazione dei corrispettivi recita come segue:
- i contribuenti che, dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023,
- hanno commesso una o più violazioni in materia di certificazione dei corrispettivi di cui all’articolo 6, commi 2-bis e 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471,
- possono rimuovere, mediante il ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le predette violazioni anche se siano state già constatate non oltre la data del 31 ottobre 2023,
- a condizione che non siano state già oggetto di contestazione alla data del perfezionamento del ravvedimento e che tale perfezionamento avvenga entro la data del 15 dicembre 2023,
- resta fermo che le violazioni regolarizzate ai sensi del presente articolo non rilevano ai fini del computo per l’irrogazione della sanzione accessoria prevista dall’articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.
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