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Gazzetta Ufficiale

2023-07-24

Studi dentistici: regolamento sospensione dell'attività


In G.U. n. 168 del 20 luglio 2023 è pubblicato il Decreto 3 marzo 2023, n. 91 del Ministero della salute che contiene il nuovo  Regolamento in materia di sospensione delle attivita' della struttura che esercita attivita' odontoiatrica, ai sensi dell'articolo 1, comma 156 della legge 4 agosto 2017, n. 124.

In particolare il provvedimento  chiarisce le procedure  di accertamento, vigilanza e  sospensione, dall'autorizzazione  all'esercizio   per   le   strutture   sanitarie

obbligate a dotarsi della figura di un direttore sanitario

Requisiti per l'autorizzazione alle attività  sanitarie odontoiatriche

Come noto  l'articolo 1 della legge 4 agosto 2017, n.  124,   prevede che l''esercizio  dell'attivita'  odontoiatrica  e' consentito  esclusivamente:

  • a  soggetti  in   possesso   dei   titoli abilitanti di cui alla legge 24 luglio 1985, n. 409, che prestano  la  propria   attivita'   come   liberi    professionisti e 
  •    alle  societa' operanti nel settore odontoiatrico le cui strutture siano  dotate  di un  direttore  sanitario  iscritto  all'albo  degli   odontoiatri   e all'interno delle quali le prestazioni siano erogate dai soggetti in  possesso  dei titoli abilitanti 

ATTENZIONE  Per le  strutture  sanitarie  polispecialistiche presso le quali e' presente  un  ambulatorio  odontoiatrico, deve essere nominato un direttore  sanitario  responsabile per i servizi odontoiatrici  in  possesso  dei  requisiti (odontoiatra iscritto all'albo)  che svolga  tale funzione in una sola struttura.

Il  mancato rispetto degli obblighi sopra descritti  comporta la sospensione  delle  attivita'  della struttura,  per la quale viene emanato ora il regolamento attuativo . Viene chiarito che le regioni e le province autonome possono prevedere ulteriori  e  specifiche  modalita'  , fatto  salvo  il  rispetto  dei  principi contenuti nel decreto. 

La procedura di sospensione e riavvio attività odontoiatriche

Si specifica innanzitutto  che ciascuna   regione   deve  individuare   l'ufficio   competente    per  l'accertamento della sussistenza dei requisiti previsti dalla  legge 4 agosto 2017, n. 124, e che 

  •  Le   strutture   autorizzate   all'esercizio   di    attivita' devono inviare o con cadenza  almeno  quinquennale a tale ufficio una dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' del titolare o  del legale rappresentante del soggetto gestore della struttura  circa  la permanenza dei requisiti minimi di cui all'articolo 1, commi  153,
  • 154, 155, della legge 4 agosto 2017, n. 124. 
  • Comunque l'amministrazione competente  puo accertare in qualsiasi momento la permanenza dei requisiti anche su  richiesta dell'ASL territoriale  

Le modalità di sospensione attivita sono le seguenti:

  •    In caso di  accertate  violazioni  l'amministrazione emette diffida la struttura  a  provvedere  all'adeguamento  alla  normativa  vigente entro il termine massimo perentorio di novanta  giorni  
  •   il  soggetto  destinatario  di  diffida  puo' presentare all'amministrazione procedente memorie scritte o documenti in merito alle relative  contestazioni  e deve   nominare immediatamente un direttore sanitario  provvisorio 
  • In assenza di adempimenti correttivi  viene disposta la sospensione dell'autorizzazione  all'esercizio  della  struttura  con contestuale chiusura della stessa fino a quando non sia accertata  la rimozione   delle   cause   
  • Per la riapertura della struttura e la ripresa  dell'esercizio  sono necessarie parere favorevole dell'ASL competente e successiva  autorizzazione regionale.

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