Fisco e Tasse
2022-12-05
Plastic e sugar tax: proroga al 2024
Il DDL di Bilancio 2023 in bozza con l’articolo 16 posticipa al 1° gennaio 2024 la decorrenza dell'efficacia della c.d. plastic tax e della c.d. sugar tax istituite dalla legge di bilancio 2020.
Plastic tax: che cosa è, le proroghe
L'articolo 16 apporta modifiche all'articolo 1 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prorogando al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. plastic tax
Si ricorda che i commi 634-658 della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) hanno istituito e disciplinato l’imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei MACSI adibiti a contenere e proteggere medicinali.
Le disposizioni riconoscono un credito di imposta alle imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di MACSI destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari nella misura del 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle citate imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili.
La decorrenza dell’imposta di consumo sui MACSI, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento inter direttoriale attuativo (non ancora emanato).
Tale termine è stato più volte modificato e differito nel tempo e con la norma in commento si posticipa ulteriormente al 1° gennaio 2024.
Sugar tax: che cosa è, le proroghe
L'art 16 inoltre posticipa al 1° gennaio 2024 l’efficacia delle disposizioni istitutive della c.d. sugar tax.
Sinteticamente, si ricorda che i commi 661-676 della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) prevedono l'istituzione e disciplinano l'applicazione di un’imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate:
- nella misura di 10 euro per ettolitro nel caso di prodotti finiti
- nella misura di 0,25 euro per chilogrammo nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione.
Successivamente, la legge di bilancio 2021 è intervenuta per
- modificare la platea dei soggetti che effettuano la cessione da cui origina l'obbligazione tributaria,
- ampliare la platea dei soggetti obbligati al pagamento dell'imposta e modificare la disciplina delle sanzioni amministrative.
La decorrenza dell’imposta sul consumo di bevande edulcorate, era fissata a partire dal primo giorno del secondo mese successivo alla data di pubblicazione del provvedimento attuativo e più volte modificato e differito nel tempo, la norma in commento posticipa il termine di decorrenza dell'efficacia dell’imposta al 1° gennaio 2024.
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