Salta al contenuto principale

Fisco e Tasse

2023-11-20

Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità della Delega Fiscale

Il 16 novembre il consiglio dei Ministri, tra l'altro, ha approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo con Disposizioni in materia di contenzioso tributario, ai sensi dell’articolo 19 della legge 9 agosto 2023, n. 111 Delega per la Riforma Fiscale.

Diverse le novità che potrebbero riguardare questa materia, se venisse confermato il testo del Dlgs che passa al vaglio della Commissione competente.

Vediamo le modifiche all'art 58 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 recante norme sulle prove in appello.

Contenzioso tributario: le prove in appello, le novità in arrivo

L'attuale formulaizone dell'art 58 prevede che:

  • il giudice d'appello non puo' disporre nuove  prove,  salvo  che non   le  ritenga  necessarie  ai  fini della decisione o che la parte dimostri di non averle  potute fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.
  • è fatta salva la facolta' delle parti di produrre nuovi documenti.

La nuova formulazione che si vorrebbe introdurre con la riforma fiscale, secondo le previsioni del Dlgs approvato ieri prevede di sostituire quanto suddetto con un nuovo art.58 che recita quanto segue: "Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che il collegio li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa ovvero che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.

Possono essere proposti motivi aggiunti qualora la parte venga a conoscenza di documenti, non prodotti dalle altre parti nel giudizio di primo grado, da cui emergano vizi degli atti o provvedimenti impugnati"

Come sottoliena la relazione al Dlgs,  la novità legislativa, in attuazione del criterio direttivo di cui all’articolo. 19, comma. 1, lettera d), concernente il divieto di produrre nuovi documenti nei gradi successivi al primo, riscrive la disposizione prevendo, nell’ottica del rafforzamento del divieto indicato nel predetto criterio, la preclusione espressa per il giudice d’appello di fondare la propria decisione su prove che avrebbero potuto esse disposte o acquisite nel giudizio di primo grado. 

Resta eccezionalmente ferma la possibilità per il giudice di secondo grado di acquisire le prove pretermesse nel primo grado, in ragione della loro indispensabilità ai fini della decisione, oppure in esito alla dimostrazione della riferibilità della mancanza probatoria a causa non imputabile alla parte appellante.

Altre news



Fisco e Tasse

2025-02-05

Entro il 28 febbraio occorre pagare l'imposta di bollo per le e-fatture relative al IV trimestre 2024. Vediamo chi deve adempiere e con quali modalità.

Fisco e Tasse

2025-02-05

Dal punto di vista normativo l’obbligo di redazione dei bilanci di liquidazione discende dall’articolo 2490 del Codice civile. Le modalità di redazione di questi…

Fisco e Tasse

2025-02-05

Con la Consulenza Giuridica n 1 del 3 febbraio le Entrate forniscono chiarimenti sulla nozione di metalli preziosi rilevanti ai fini delle plusvalenze di cui…